Immigrati con pari diritti per i risarcimenti automobilistici

L.M. - 24 Gennaio 2011
Il cittadino extracomunitario ha diritto alla tutela in caso di infortuni stradali, anche senza la condizione di reciprocità
di Elena Carcangiu

ISTRUZIONI PER L’USO. Svolta importante in materia di risarcimenti rca, quella che si è verificata la scorsa settimana. Con la sentenza n. 450, infatti, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di una madre albanese che, a seguito di un incidente stradale in cui il figlio aveva perso la vita, aveva presentato un’azione diretta all’assicurazione per il risarcimento del danno senza dimostrare la condizione di reciprocità (senza dimostrare che in Albania, in altri termini, gli italiani godano dello stesso diritto). 

Nell’infortunistica stradale, dunque, i cittadini extracomunitari devono avere la stessa tutela dei cittadini italiani: indipendentemente dalla condizione di reciprocità con lo Stato di provenienza, infatti, lo straniero può essere risarcito presentando azione diretta nei confronti dell’assicuratore per la rca o del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

La terza sezione civile della Cassazione -come riportato sul sito www.cassazione.net- ha inoltre evidenziato che i parenti della parte lesa hanno diritto all’azione diretta anche in caso si trovassero all’estero quando si è verificato l’incidente, godendo altresì del diritto al danno non patrimoniale e a quello morale. L`extracomunitario non potrà invece far valere, in assenza della condizione di reciprocità, il danno provocato da perdita o danneggiamento di oggetti.
I giudici hanno così affermato un nuovo principio di diritto, definendo il diritto alla salute e all’integrità psicofisica e il diritto ai rapporti parentali e familiari “diritti inviolabili della persona umana”; il risarcimento dei danni subiti dallo straniero a seguito della lesione di questi diritti può dunque essere fatto valere a prescindere dalla condizione di reciprocità -di cui all’articolo 16 delle preleggi-. Ciò deve avvenire con assoluta parità di trattamento rispetto a quello di cui gode un cittadino italiano, anche mediante azione diretta nei confronti dell’assicuratore o del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.