Migranti disoccupati, un anno per cercare lavoro

Corriere Immigrazione - 6 Luglio 2012
INFORMAZIONI UTILI. Dal 18 luglio, i migranti che perdono il lavoro per dimissioni o licenziamento potranno avere un permesso di soggiorno per attesa occupazione di un anno (oggi è di sei mesi) o in ogni caso per tutta la durata di ipotetici ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione. La novità è stata introdotta dalla legge 92/2012, contenente “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, con la modifica dell’art. 22 comma 11 del Testo Unico sull’Immigrazione (DLgs 286/1998).
Il permesso di soggiorno, per i migranti che perdono lavoro, può essere ulteriormente prolungato in altri due casi. Nel primo, se il migrante può dimostrare di percepire una “prestazione di sostegno al reddito” per cui, oltre a quelle previste da norme di legge (e che possono essere visionate sul sito dell’INPS), potrebbero essere valide anche quelle erogate da altri soggetti. Il secondo caso riguarda il lavoratore che sia in possibilità di dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale, aumentato di metà per ciascuno dei familiari che compongono il nucleo familiare. Il reddito è calcolato sulla base dei redditi percepiti dal lavoratore stesso e dai familiari conviventi.