Key Words

Vulnerabilità

Virginia Signorini - 8 Aprile 2013

Vulnerabile è un aggettivo derivante dal latino vulnerabĭlis, ossia, ciò che può essere ferito. Vulnerabile è colui o colei che potrebbe trovarsi nella condizione di venir ferito, danneggiato, colpito, violato. Sempre secondo l’etimologia originaria, il vulnus, inteso come l’offesa, non fa solo riferimento a potenziali ferite fisiche ma anche a quelle dell’anima; ecco che la vulnerabilità afferisce anche ad una condizione psicologica ed interiore (si pensi alla famosa citazione di Publilio Siro “Amoris vulnus idem, qui sanat, facit”).
Vulnus fa riferimento inoltre ad una lesione di un diritto, rimandando a soggetti potenzialmente in condizione di sofferenza e di poter subire un danno a causa di un diritto leso.
Il termine vulnerabile quindi, non fa tanto riferimento ad uno stato quanto ad una potenziale condizione in cui il soggetto può venirsi a trovare.
Nel contesto delle migrazioni forzate il concetto viene introdotto dalla normativa europea che vi fa esplicito riferimento nel Capitolo IV della Direttiva Accoglienza – 2oo3/9/Ce – la quale rimanda alle “situazioni di persone portatrici di esigenze particolari”, in particolare, come indicato all’art. 17, quelle riguardanti i minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori soli con figli e coloro che hanno subito esperienze di torture, stupri o ogni altra forma di violenza fisica, psichica o sessuale.
Nel 2007 la Commissione Europea ha pubblicato una relazione sull’applicazione della Direttiva Accoglienza, identificando una serie di criticità; tra queste è importante sottolineare da un lato la rilevazione di una assenza da parte di alcuni Paesi Membri di metodi per l’emersione o l’identificazione delle condizioni di vulnerabilità, determinando in questo modo una perdita di significato delle disposizioni della direttiva stessa. Il soddisfacimento delle esigenze dei vulnerabili risulta, a dire della Commissione, “uno dei principali aspetti in cui l’applicazione della direttiva risulta carente”.
A seguito delle due proposte di rifusione della Direttiva presentate nel 2008 e nel 2011, è stata pubblicata in data 26 giugno 2013 la nuova “Direttiva 2013/33/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)”. Essa riporta, Capo IV all’art. 21, la seguente definizione riguardante le categorie vulnerabili, secondo cui “gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili”. È evidente, e qui indicate con il corsivo, la presenza di ulteriori specifiche situazioni relative a potenziali condizioni di vulnerabilità.
In Italia vige ancora il decreto accoglienza con il quale è stata recepita la Direttiva Accoglienza del 2003; il termine ultimo per il recepimento della nuova Direttiva Accoglienza è previsto entro il 21 dicembre 2015.

Virginia Signorini
(sociologa)