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Trattato di Lisbona

- 26 Maggio 2013

Trattato di Lisbona (immigrazione)
Il trattato di Lisbona mira a rafforzare la realizzazione di uno spazio europeo comune in cui le persone possono circolare liberamente e ricevere una protezione giuridica efficace. La realizzazione di un tale spazio ha un impatto sulle aree in cui le aspettative dei cittadini europei sono elevate, come l’immigrazione, la lotta contro la criminalità organizzata o il terrorismo. Questi aspetti hanno una forte dimensione transfrontaliera e richiedono pertanto una cooperazione efficace a livello europeo.
Pertanto, il trattato di Lisbona distingue le questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia in quattro settori:
• le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione;
• la cooperazione giudiziaria in materia civile;
• la cooperazione giudiziaria in materia penale;
• la cooperazione di polizia.
Il trattato di Lisbona consente ora all’Unione europea di intervenire in tutte le questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
I CONTROLLI ALLE FRONTIERE, L’ASILO E L’IMMIGRAZIONE:
Il trattato di Lisbona conferisce nuove competenze alle istituzioni europee che d’ora in poi avranno facoltà di adottare misure volte a:
• istituire una gestione comune delle frontiere esterne dell’Unione europea, in particolare attraverso lo sviluppo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, denominata Frontex (En);
• creare un sistema europeo comune di asilo, basato su uno status europeo uniforme e su procedure comuni per l’ottenimento e la revoca dell’asilo;
• stabilire le regole, le condizioni e i diritti in materia di immigrazione legale.
DEROGHE: Regno Unito, Irlanda e Danimarca hanno un sistema di esenzione che comprende tutte le misure adottate all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Infatti, questi tre paesi hanno la possibilità di non partecipare al processo legislativo in questo settore. Le misure adottate non saranno pertanto vincolanti nei loro confronti.
Inoltre, Regno Unito, Irlanda e Danimarca si vedono applicare due tipi di clausole derogatorie:
• una clausola «opt-in» che permette a ciascuno di partecipare, caso per caso, alla procedura per l’adozione di una misura o all’applicazione di una misura già adottata. Essi saranno quindi vincolati da tale misura allo stesso titolo di altri Stati membri;
• una clausola «opt-out» che permette loro di non dare attuazione ad una misura in qualsiasi momento.

Fonte: http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0022_it.htm