Cittadinanza

Una sentenza che fa primavera

- 26 Maggio 2013

La richiesta di cittadinanza può essere presentata, al compimento del diciottesimo anno d’età, non solo dai ragazzi figli di immigrati che, nati in Italia, siano stati tempestivamente iscritti all’anagrafe e poi abbiano avuto la residenza sul territorio italiano ininterrottamente fino ai 18 anni, ma anche da quanti, in presenza degli altri requisiti, non siano stati iscritti all’anagrafe.

Lo ha deciso la seconda sezione civile del Tribunale di Lecce, con un provvedimento depositato l’11 marzo scorso, firmato dal giudice Adele Ferraro e che va a colpire un nervo scoperto della normativa italiana. Lo fa sulla base di un principio di giustizia: «Se gli affidatari del minore non hanno effettuato le dovute richieste, l’interessato non ha, per motivi legati all’età, alcuna responsabilità per fatti od omissioni altrui», si legge nella sentenza. Insomma, è alla luce di questo che, secondo i magistrati pugliesi, hanno il pieno diritto di essere riconosciuti come cittadini italiani tutti coloro che sono nati in Italia e che abbiano soggiornato sul territorio nazionale fino al raggiungimento della maggiore età.
Ne ha parlato il Fatto in un articolo del 23 maggio scorso.