Respingimenti

Sui diritti non decide il Tar

- 23 Giugno 2013

Le Sezioni unite civili della Cassazione (con la sentenza 15115/13) colmano una falla nel Testo Unico sull’immigrazione, la cosiddetta Bossi-Fini. In particolare esplicitano il principio per cui le garanzie giurisdizionali piene (il diritto alla difesa) devono valere anche per gli stranieri raggiunti da decreto di respingimento. A sollevare la questione, il legale di un cittadino tunisino, arrivato in Italia nel pieno dell’Emergenza Nord Africa, inizialmente ospitato nel Centro di Primo Soccorso e Accoglienza di Lampedusa e successivamente raggiunto da un decreto di espulsione (respingimento in differita). Il giudice di pace al quale era stato presentato ricorso si era dichiarato incompetente, rimpallando la questione al Tribunale Amministrativo regionale.
I giudici di piazza Cavour però, dopo una breve ricognizione normativa e giurisprudenziale e con una motivazione ben più ampia (di cui si dà conto nella nostra apertura) hanno scelto di propendere per la omogeneità «contenutistica e funzionale» dell’atto rispetto ai provvedimenti di espulsione, per i quali la competenza dell’autorità giurisdizionale ordinaria non è in discussione. In altre parole: hanno affermato la competenza del tribunale ordinario in una questione afferente i diritti fondamentali della persona, tutelati dalla Costituzione. Questi diritti non possono essere “declassati” a interessi legittimi di giurisdizione Tar. «Il provvedimento del questore diretto al respingimento» si legge nella sentenza, «incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo».