Key Words

Direttiva rimpatri 2008/115/CE

- 15 Settembre 2013

Uno Stato membro deve emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio sia irregolare. Se il cittadino di un paese terzo è in possesso di un permesso di soggiorno valido da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo. Per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, uno Stato membro può decidere di rilasciare un permesso di soggiorno. Gli Stati membri non devono emettere decisioni di rimpatrio prima del completamento della procedura di rinnovo di tali permessi.

La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo di durata compresa tra sette e trenta giorni. Gli Stati membri possono prevedere che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino interessato. In particolari circostanze, il periodo per la partenza volontaria può essere prorogato. Per la durata di tale periodo gli Stati membri possono inoltre imporre obblighi al cittadino del paese terzo, diretti a evitare il rischio di fuga. Se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere tale periodo o concederne uno inferiore a sette giorni.

Qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio da parte del cittadino, gli Stati membri devono ordinare il suo allontanamento. Misure coercitive proporzionate, che non eccedono un uso ragionevole della forza, possono essere usate per allontanamento solo in ultima istanza e deve essere rinviato qualora violi il principio di non-refoulement o in caso di sospensione temporanea della decisione di rimpatrio. Gli Stati membri possono rinviare l’allontanamento anche in circostanze specifiche.

Le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto di ingresso. La durata del divieto di ingresso non può superare di norma i cinque anni, a meno che il cittadino non costituisca una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri possono revocare o sospendere un divieto d’ingresso per motivi particolari. Le decisioni di rimpatrio, di divieto d’ingresso e di allontanamento devono essere adottate in forma scritta e contenere informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. Al cittadino di un paese terzo devono essere concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio o per chiederne la revisione, e deve essere garantita la necessaria assistenza e/o rappresentanza legale gratuita. L’organo di revisione ha la facoltà di sospendere temporaneamente l’esecuzione delle decisioni.

In casi specifici, e quando misure meno coercitive risultano insufficienti, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio quando sussiste un rischio di fuga o il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Il trattenimento è disposto per iscritto dalle autorità amministrative o giudiziarie e deve essere regolarmente sottoposto a un riesame. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non può superare i sei mesi. Solo in particolari circostanze, quando l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo rischia di superare il periodo stabilito, gli Stati membri possono prolungare il trattenimento per un periodo non superiore ad altri dodici mesi. Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare in un centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.

Tratto da: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0014_it.htm