Modificazioni genitali

La legge italiana

- 1 Dicembre 2013

Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, il Parlamento italiano ha provveduto a tutelare la donna dalle pratiche di mutilazione genitale femminile, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne. Al codice penale è aggiunto l’articolo 583-bis che punisce con la reclusione da quattro a dodici anni chi, senza esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Per mutilazione il legislatore intende, oltre alla infibulazione, anche la clitoridectomia, l’escissione o comunque (norma di chiusura) qualsiasi pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Allo stesso modo, chi, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di menomare le funzioni sessuali, provoca lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

L’articolo 583-ter precisa inoltre che l’esercente la professione sanitaria resosi colpevole del fatto, sottostà altresì alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione da tre a dieci anni, con comunicazione della sentenza di condanna all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

(Fonte: Wikipedia)