18 dicembre 1865 e 1990

- 16 Dicembre 2013

È il 18 dicembre 1865 quando il 13° emendamento sancisce che la schiavitù viene abolita negli Usa. Ed è un altro 18 dicembre – ma del 1990 – quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta la risoluzione 45/158 ovvero la «Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie». In mezzo un secolo di conquiste. Vale la pena ri-leggere almeno il lungo (ma anche radioso e volitivo) «preambolo» di questa Convenzione.

Eccolo.
«Gli Stati parte della presente Convenzione,
tenendo conto dei princìpi consacrati dagli strumenti di base delle Nazioni Unite relativi ai diritti dell’uomo, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Il Patto internazionale relativo ai diritti sociali, economici e culturali, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei riguardi delle donne e la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo,

tenendo conto allo stesso modo dei princìpi e delle norme riconosciuti fra gli strumenti pertinenti elaborati sotto gli auspici dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, e in particolare la Convenzione concernente i lavoratori migranti (n. 97), la Convenzione concernente le migrazioni nelle condizioni abusive e la promozione dell’eguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti (n. 143), le Raccomandazioni concernenti i lavoratori migranti (n. 86 e n. 151), nonché la Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio (n. 29) e la Convenzione concernente l’abolizione del lavoro forzato (n. 105),

nel riaffermare l’importanza dei princìpi enunciati nella Convenzione concernenti la lotta contro la discriminazione nell’ambito dell’insegnamento, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura,

richiamando la Convenzione contro la tortura e altre punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Dichiarazione del IV Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento di coloro che delinquono, il Codice di condotta per i responsabili dell’applicazione delle leggi e le Convenzioni relative alla schiavitù,

richiamando che uno degli obiettivi dell’Organizzazione internazionale del lavoro, come previsto nella sua costituzione, è la protezione degli interessi dei lavoratori quando sono impiegati in un Paese altro dal proprio, e avendo presenti le conoscenze specializzate e l’esperienza di detta organizzazione per le questioni concernenti i lavoratori migranti e le loro famiglie,

riconoscendo l’importanza del lavoro realizzato nei riguardi dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie da diversi organi delle Nazioni Unite, particolarmente dalla Commissione dei diritti dell’uomo e la Commissione di Sviluppo Sociale, nonché dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e dall’Organizzazione mondiale della salute e da altre organizzazioni internazionali,

riconoscendo allo stesso modo i progressi conseguiti da alcuni Stati su base regionale o bilaterale in vista della protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, nonché l’importanza e l’utilità degli accordi bilaterali e multilaterali in questo ambito,

coscienti dell’importanza e della vastità del fenomeno migratorio, che coinvolge milioni di persone e riguarda un gran numero di paesi della comunità internazionale,

coscienti degli effetti delle migrazioni di lavoratori sugli Stati e le popolazioni in causa e desiderosi di fissare norme che permettano agli Stati di armonizzare le loro intenzioni con l’accettazione di alcuni princìpi fondamentali per ciò che riguarda il trattamento dei lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie,

considerando la situazione di vulnerabilità nella quale si trovano frequentemente i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie per il fatto, fra gli altri, del loro allontanamento dallo Stato d’origine e di eventuali difficoltà, legate alla loro presenza nello Stato di impiego,

convinti che, ovunque, i diritti del lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie non sono stati sufficientemente riconosciuti e che dovrebbero dunque beneficiare di una protezione internazionale appropriata,

tenendo conto del fatto che, in numerosi casi, le migrazioni sono fonte di gravi problemi per i membri delle famiglie dei lavoratori migranti nonché per i lavoratori migranti stessi, in particolare a causa della dispersione della famiglia,

considerando che i problemi umani che comportano le migrazioni sono ancora più gravi nei casi di migrazioni irregolari e convinti di conseguenza che vadano incoraggiate misure appropriate al fine di prevenire ed eliminare i movimenti clandestini nonché il traffico dei lavoratori migranti, assicurando allo stesso tempo la protezione dei diritti fondamentali di questi ultimi,

considerando che i lavoratori sprovvisti di documenti o in situazione irregolare sono frequentemente impiegati in condizioni meno favorevoli di altri lavoratori e che certi datori di lavoro sono portati a ricercare una tale manodopera in vista di trarre beneficio da una concorrenza sleale,

considerando allo stesso modo che l’impiego di lavoratori migranti in situazione irregolare si troverà scoraggiato se i diritti fondamentali di tutti i lavoratori migranti sono più largamente riconosciuti e, inoltre, che l’accordo su alcuni diritti supplementari ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie in situazione regolare incoraggerebbe tutti i migranti e tutti i datori di lavoro a rispettare le leggi e procedure dello Stato interessato e a conformarvisi,

convinti per questa ragione della necessità di istituire la protezione internazionale dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, nel riaffermare e nello stabilire norme di base nel quadro di una convenzione generale che sia universalmente applicata,

hanno convenuto quanto segue…».

Il testo è coerente con queste nobili premesse. Purtroppo largamente inapplicate quasi ovunque e in Italia contraddette da molte leggi e disposizioni a tutti i livelli istituzionali.

Per questo nel 2011 si decise di “rivilitizzare” con una mobilitazione internazionale quella data, ricordando agli Stati che quel 18 dicembre 1990 avevano firmato obblighi ineludibili. Così il 18 dicembre 2011 in molti Paesi si svolse – dopo una lunga preparazione – la prima «giornata d’azione globale per i diritti dei e delle migranti, rifugiat* e sfollat*». Iniziative e attività in oltre 20 Paesi promosse perlopiù da reti variegate. Se ne discusse anche al Forum Sociale Mondiale sulle Migrazioni di Manila e a Gorè – un luogo significativo: da qui partivano gli schiavi africani – si diffuse la «Carta Mondiale dei diritti dei migranti» firmata a Gorè il 4 febbraio 2011. Una mobilitazione importante che però non ha inciso concretamente sulle scelte politiche degli Stati.

Dopo un secolo e oltre di conquiste sociali (dal 1865 al 1990) la politica dei Paesi più potenti sembra “rassegnata” a che i diritti acquisiti si ridimensionino o restino solo belle frasi senza applicazioni concrete. Ma che la ruota della storia giri diversamenhte dipende anche da noi, dalla nostra memoria e dalle speranze di un futuro migliore per tutte/i.

Daniele Barbieri