Lampedusa

L’esposto di Ballerini, Passione, Vassallo

- 27 Dicembre 2013

Il testo che segue è stato inviato al Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, al Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio stesso, all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, alla Commissione dell’Unione Europea e al Comitato per i diritti sociali. Realizzato da un pool di tre legali – Alessandra Ballerini, Michele Passione e Fulvio Vassallo Paleologo – è di fatto un esposto avverso gli abusi commessi dalle autorità italiane ai danni dei profughi trattenuti illegalmente e ben oltre il tempo consentito nel Cpsa di Lampedusa, recentemente al centro di vicende estremamente gravi. I redattori dell’esposto chiedono agli esponenti della società civile e alle forze sociali e politiche impegnate in quest’ambito di sottoscrivere l’iniziativa e sostenerla presso gli organi competenti in sede europea.


Esposto denuncia contro gli abusi commessi dalle autorità italiane ai danni dei migranti trattenuti nel Cpsa di Lampedusa

Il/la sottoscritta……………. Impegnato/a nella difesa dei diritti dei migranti espone quanto segue in particolare nell’interesse dei cittadini stranieri, attualmente trattenuti presso il Centro di soccorso e prima accoglienza (Cspa) di Contrada Imbriacola a Lampedusa, cittadini eritrei e siriani rispettivamente approdati sull’isola il 3.10.2013 e l’11.10.2013 e da allora illegittimamente privati della libertà personale senza notifica di alcun provvedimento di trattenimento né convalida giudiziaria. Tra di loro vi sono alcuni dei superstiti della strage del 3 ottobre scorso.

I suddetti migranti sono detenuti nel centro di Contrada Imbriacola – ufficialmente preposto al soccorso ed alla mera accoglienza e non alla detenzione amministrativa – in condizioni disumane e degradanti, come peraltro testimoniato dal video del Thttp://video.repubblica.it/dossier/emergenza-lampedusa-2010/lampedusa-immigrati-nudi-nel-video-shock-del-tg2/150570/149077 andato in onda la scorsa settimana sulla televisione di Stato Italiana. All’indomani della divulgazione del video, l’Asgi (associazione studi giurdici immigrazione) pubblicava il seguente comunicato: “L’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (A.S.G.I.) esprime il proprio sdegno per le pratiche – documentate dagli organi d’informazione nazionali – cui sono stati sottoposti migranti d’ambo i sessi nel Centro di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa. Trattasi di trattamenti inumani e degradanti, vietati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e costituenti ipotesi di reato che, al di là della qualificazione giuridica, sono emblematici delle condizioni di vita dei Centri di detenzione amministrativa: un motivo in più per chiederne con forza l’immediata chiusura. Non a caso, infatti, nei Cie vige il divieto di utilizzare telefoni cellulari dotati di telecamera. Lo scopo non è la tutela della riservatezza, ma la precisa volontà politica di impedire di documentare quanto vi accade. Non è la prima volta che il Cpsa di Lampedusa è al centro delle cronache per le illegalità gravi che ivi si consumano, già nel 2011 – all’epoca delle “primavere arabe” – centinaia di migranti furono trattenuti illegalmente per settimane senza alcun controllo della magistratura e privi di alcuna forma di tutela legale. Oggi, il coraggio del giovane siriano che ha documentato la “disinfestazione” apre uno squarcio nel velo di omertà di chi fa finta di non vedere e consente – anche solo a livello di omissione di controllo – che trattamenti inumani e degradanti della dignità della persona possano essere impunemente perpetrati. La responsabilità di siffatte pratiche illegali non è solo degli autori materiali di queste condotte, ma delle autorità politiche e amministrative che, grazie alla gestione dei Cie in regime di convenzione tra prefetture ed enti gestori privati, di fatto consentono la privatizzazione della detenzione amministrativa in Italia, sottratta al controllo pubblico e separata dalla società civile.

Asgi ritiene che il modo migliore e non ipocrita di celebrare la “giornata del migrante” – che cade proprio oggi, 18 dicembre – sia quello di chiudere i Cie e di riformare radicalmente il sistema espulsivo italiano, rendendolo conforme ai trattati ed alle convenzioni internazionali, alle norme dell’Unione ed alla Costituzione repubblicana.”

Anche l’Osservatorio Diritti umani denunciava il 18 Dicembre 2013 le modalità inumane e degradanti di trattenimento dei profughi nel Cpsa: “Il TG2 ha recentemente mandato in onda un video in cui si vedono alcuni stranieri presenti nel Centro di Soccorso e Prima Accoglienza (CSPA) di Lampedusa nudi, in fila, in attesa di essere sottoposti a disinfestazione contro la scabbia per mezzo di una pompa da parte degli operatori del Centro. Si tratta di immagini terribili che mettono in luce, una volta ancora, le condizioni inumane e degradanti in cui versano gli “ospiti”. Il video è stato girato il 13 dicembre da un ragazzo siriano che commenta le immagini trasmesse. “Tutte le persone sono senza vestiti, come animali, guarda”, dice al giornalista presente. “Qui ci sono uomini, ma anche alle donne si fa lo stesso, capisci? Sono qui da sessantacinque giorni, ho visto molte cose; le persone che arrivano qui non sanno niente, penseranno – questa è l’Italia –“. Le “disinfestazioni” sarebbero effettuate in modo regolare, ogni tre o quattro giorni, sempre all’aperto, nonostante il freddo invernale. Il Sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, intervistata dal TG2 ha detto: “Queste immagini fanno un effetto da campo di concentramento, è la dimostrazione che questo modello di accoglienza è un modello di cui Lampedusa si vergogna, l’Italia deve vergognarsi, deve cambiare, non è questo quello che ci aspettavamo di vedere dopo appena due mesi dal naufragio che ha suscitato pianti, lacrime, impegni, promesse. Il sovraffollamento del Centro crea queste situazioni e va assolutamente cambiato.” Anche il Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, ha commentato le immagini in un post su facebook: “Il trattamento riservato agli immigrati nel Centro di Lampedusa […] è indegno di un Paese civile. Uomini e donne, per essere sottoposti ad un trattamento sanitario, vengono fatti denudare all’aperto in pieno inverno. Quelle immagini non possono lasciarci indifferenti.” L’Osservatorio Diritti Umani, esprime profonda preoccupazione per le risultanze del video trasmesso dal TG2 e, nella consapevolezza che questa è solo la punta di un iceberg e non un episodio isolato, condanna senza mezzi termini le modalità in cui viene effettuato il trattamento sanitario anti scabbia agli stranieri presenti nel CSPA di Lampedusa. Esso confligge in modo palese con il divieto di sottoporre chiunque a trattamenti inumani o degradanti, sancito dall’art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dall’art. 7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, dall’art. 16 della Convenzione contro la Tortura ed altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti, dall’art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e dall’art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. L’Osservatorio Diritti Umani chiede quindi un rapido intervento delle autorità preposte per accertare le responsabilità, a tutti i livelli, di quanto accaduto, sanzionare i colpevoli e porre le basi perché i trattamenti sanitari siano effettuati in un modo che sia rispettoso della dignità umana. L’Osservatorio Diritti Umani esprime inoltre forte preoccupazione per i tempi di attesa a cui vanno incontro gli stranieri presenti nel CSPA. Il Centro di Soccorso e Prima Accoglienza è, come vuole il nome stesso, destinato a prestare soccorso alle persone sbarcate sull’isola, per poi procedere ad un loro veloce trasferimento verso altri centri a seconda delle esigenze e della posizione giuridica dei singoli individui. Come ribadito dallo stesso Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) in un recente comunicato stampa “il centro è stato realizzato per fornire una prima accoglienza ai migranti e richiedenti asilo soccorsi in mare, in attesa del loro rapido trasferimento – entro 48 ore al massimo – verso appositi centri dislocati su tutto il territorio nazionale, dove i loro casi vengano presi in esame. Senza un adeguato sistema di rapido trasferimento dei migranti fuori dall’isola si verificano costantemente situazioni di grave degrado anche in vista di possibili nuovi arrivi via mare.” Numerose e concordanti fonti indicano invece come le persone trattenute nel CSPA possano essere costrette a rimanervi per settimane, se non per tempi ancora più lunghi, senza che venga adottato alcun provvedimento formale nei loro confronti. L’Osservatorio Diritti Umani ricorda come il diritto internazionale dei diritti umani tuteli l’inviolabilità della libertà personale; queste situazioni, invece, contraddicono il principio in esame, sostanziandosi in un regime di detenzione amministrativa attuata al di fuori di qualsiasi presupposto giuridico. Emblematico, a questo proposito, è il caso di 26 cittadini siriani ed eritrei presenti nel CSPA da più di due mesi, a disposizione della magistratura come testimoni del terribile naufragio che ad ottobre è costato la vita a più di 300 persone. Alcuni di loro sono tra l’altro sopravvissuti al naufragio e necessiterebbero di ben altro trattamento – psicologico in primis – che il trattenimento sine die nel centro.”
Gia ad ottobre il settimanale l’Espresso in un reportage di Fabrizio Gatti riportava le condizioni degradanti nelle quali i profughi venivano trattenuti : “ La società “Lampedusa Accoglienza” non ha nulla a che vedere con l’isola da cui prende il nome. La società è un consorzio appartenente al Gruppo Sisifo, contenitore di una serie di imprese della Lega Coop. “Lampedusa Accoglienza” da alcuni anni è la ditta alla quale la prefettura di Agrigento ha affidato la gestione del centro di detenzione dove vengono rinchiusi per legge gli uomini, le donne, i bambini sopravvissuti alla traversata del mare Mediterraneo. “Lampedusa Accoglienza”, il suo presidente Antonio Zarcone, 60 anni, e il suo amministratore delegato Cono Galipò, 62 anni, da settimane assistono in condizioni indecenti i profughi arrivati vivi. Così indecenti che, sbarcati sani, i bimbi siriani qui hanno preso i pidocchi. Così scandalose che la società di Zarcone e Galipò ancora non ha fornito coperte di lana, brande, materassini puliti e tanto altro ancora costringendo centinaia di persone già provate dal viaggio e dalle paure che lo hanno provocato, a dormire per terra, a mangiare per terra. Come i cani randagi che, chissà perché, vengono ospitati nel centro di “Lampedusa Accoglienza” e la notte girano ad annusare e urinano sui bagagli, sugli indumenti dei profughi.

“Lampedusa Accoglienza” nel 2012, anno in cui gli sbarchi sono stati quasi inesistenti, ha incassato dallo Stato 3 milioni 116 mila euro. Nel 2011 ha incassato altri 3 milioni 202 mila euro. Poiché riceve circa 30 euro per ogni profugo ospitato per ogni giorno di assistenza, soltanto con le 709 persone presenti ieri Zarcone e Galipò hanno incassato 21.270 euro. Soltanto ieri: 21 mila li incasserà oggi, 21 mila euro al giorno li ha incassati in tutti questi tragici giorni. Con 21 mila euro al giorno se ne comprano di coperte. Fa invece impressione vedere i bambini avvolti in lenzuola di carta e sdraiati sulla terra o sulle piastrelle del pavimento. Fa impressione guardare le loro mamme stringerli per riscaldarli nel freddo di queste notti di maestrale. I numeri danno l’idea dell’indecenza: 709 reclusi di cui 504 uomini, 69 donne, 136 bambini e ragazzini compresi gli adolescenti non accompagnati. Reclusi sì perché in violazione ai principi costituzionali, dal centro ufficialmente non si può uscire. E le passeggiate in paese possibili per i buchi nella recinzione non sono un normale diritto ma un’elargizione. Questa violazione della Costituzione ormai è accettata da tutte le Procure d’Italia che evidentemente fingono di non sapere. Eppure per ogni persona “Lampedusa Accogienza”, Zarcone e Galipò incasseranno i compensi anche per le brande, le coperte, le lenzuola, gli spazzolini, il sapone che non hanno fornito. Le condizioni igieniche così scadenti stanno ovviamente ricadendo sulla salute dei profughi. Ieri una bambina siriana è stata trattenuta con il padre nel centro e il resto della famiglia trasferita in Sicilia. La piccola non ha potuto partire perché ha i pidocchi. Ora le hanno avvolto i capelli in un lembo di lenzuolo di carta. Non hanno trovato altro rimedio. Altri bambini e adulti lamentano pidocchi e punture di insetti. cani randagi sono ospitati e alimentati nel centro come mascotte dei militari. La convivenza tra randagi pieni di pulci, bambini e genitori già indeboliti dalle condizioni del viaggio e dalla detenzione nei campi di raccolta in Libia è una violazione di qualunque norma sanitaria. La notte i cani girano, annusano, urinano sui bagagli, sulla stessa terra dove di giorno le persone sono costrette a sedersi e mangiare. Un qualunque ufficio d’igiene delle Asl metterebbe i sigilli a una gestione del genere. Ma i centri per immigrati sono tenuti per legge al di fuori dei controlli sanitari delle Asl. La competenza è totalmente affidata ai prefetti. Il prefetto di Agrigento, Francesca Ferrandino, committente con il ministero dell’Interno dell’appalto e gestore del denaro pubblico affidato a “Lampedusa Accoglienza”, è l’unico funzionario di Stato in grado di intervenire. Ma il modo con cui il prefetto e il ministero hanno trattato i familiari eritrei dei 365 morti nel naufragio, perdendo tempo e poi seppellendo in tutta fretta e di nascosto le bare senza nemmeno avvertirli, non è certo una garanzia. L’ultima scoperta è di pochi minuti fa. I pulmini usati dalla società di Zarcone e Galipò per trasportare i profughi non hanno il tagliando di assicurazione esposto: uno non ce l’ha proprio, sul parabrezza di un altro il biglietto è ripiegato in modo che non si veda la data. Alcuni agenti di polizia se ne sono accorti ma sono stati invitati a soprassedere. Nel 2005, quando l’Espresso denunciò le terribili condizioni di detenzione con abusi e violenze da parte dei militari, almeno bambini e mamme venivano trasferiti altrove entro 48 ore. Da allora molto è migliorato. Il personale militare è più sensibile al proprio ruolo. Gli osservatori esterni e i volontari delle organizzazioni umanitarie hanno libero accesso. Il lavoro fatto in questi giorni da personale civile, poliziotti, militari, soccorritori è davvero enorme. Ma il modo disumano in cui vengono ospitati i bambini, le loro mamme, i loro papà non può essere accettato come l’inevitabile conseguenza dell’emergenza. Perché a Lampedusa gli sbarchi da almeno quindici anni sono la normalità. Così come i lauti incassi di Zarcone, Galipò e la loro “Lampedusa Accoglienza”. (Espresso 18 ottobre 2013)
Al fine di porre fine a questa illegittima detenzione, un parlamentare del Partito Democratico, Sig. Chaouki Khalid, Domenica 22.12.2013 faceva ingresso nel centro e da allora vi è rimasto fino al 25 dicembre insieme ai suddetti migranti per far cessare il loro illegale trattenimento; ad oggi tuttavia non è stato ancora disposto il trasferimento dei 17 migranti in oggetto nonostante tutti gli altri profughi presenti nel centro siano stati il 24 dicembre trasferiti dal Centro e dall’Isola e rimessi in liberta’.

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Questa illegittima detenzione costituisce una palese violazione dell’art. 13 della Costituzione Italiana, oltre che delle norme relative al trattenimento degli stranieri contenute nel Testo Unico n.286 del 1998, e di quanto previsto dalla normativa italiana e dell’unione Europea in materia di protezione internazionale. Tale trattenimento non è giustificato da alcun provvedimento giudiziario o amministrativo e non può essere dunque oggetto di impugnativa davanti ai Tribunali Italiani poichè trattasi di mero comportamento.

Con riferimento alla normativa italiana in materia di immigrazione, gli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 286/98 (e successive modifiche) prevedono che il cittadino straniero possa essere privato della libertà personale con provvedimento amministrativo, unicamente nei casi in cui venga nei suoi confronti adottato un provvedimento di respingimento alla frontiera (art. 10), ovvero un provvedimento di espulsione (art. 13), ovvero un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza, oggi Cie, (art. 14). Tale ultimo provvedimento è adottato unicamente ai fini dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio italiano. Tali provvedimenti, inoltre, hanno natura di provvedimenti recettivi; essi acquistano dunque efficacia solo dal momento della loro notifica al destinatario e non possono trovare esecuzione prima di tale notifica. I provvedimenti di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera dello straniero devono essere inoltre comunicati al Giudice di Pace entro 48 ore dalla sua adozione, e devono essere convalidati dal Giudice entro le successive 48 ore (artt. 13, co. 5 bis e 14, co. 4, D.Lgs. 286/98), pena la perdita di efficacia.

Proprio con riferimento ai provvedimenti di trattenimento presso i CIE e di accompagnamento alla frontiera, la Corte Costituzionale ha più volte chiarito (si vedano in particolare le sentenze 105/01 e 222/04) trattarsi di provvedimenti limitativi della libertà personale, che come tali devono essere assistiti dalle garanzie di cui all’ art. 13 della Costituzione, e dunque devono essere sottoposti nei tempi indicati da tale norma al vaglio giurisdizionale. L’art. 21, co. 4, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 286/98 (D.P.R. 394/99, come modificato dal D.P.R. 334/04), prevede che “il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell’art. 14, comma 1, del test unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario”; l’art. 23, co. 1, del medesimo regolamento aggiunge che “le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all’articolo 22″ per il tempo strettamente necessario all’avvio della stesso ai predetti centro o all’adozione dei provvedimenti occorrenti per l’erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato”. Tali disposizioni di fonte regolamentare, dunque, prevedono che la privazione della libertà personale dello straniero nei procedimenti amministrativi relativi al suo allontanamento può avvenire unicamente presso i CIE, mentre al di fuori di tali centri (e dunque anche nei CPSA) possono svolgersi unicamente attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per esigenze igienico sanitarie, ma non può esservi limitazione della libertà personale; in ogni caso ogni eventuale limitazione della libertà personale deve obbedire ai rigidi criteri imposti dall’art. 13 della Costituzione e dalle disposizioni di legge in materia.

L’art. 20 D.P.R. 394/99, Regolamento di attuazione prescrive peraltro che il decreto di trattenimento sia comunicato all’interessato a mani proprie e sia adottato in forma scritta e motivata, con traduzione in lingua conosciuta, il trattenuto debba essere informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia o, in difetto, d’ufficio, e che le comunicazioni saranno effettuate presso il difensore; il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario alla rimozione degli ostacoli che si frappongono all’esecuzione dell’espulsione; il trattenuto non ha lo status di detenuto, tant’è che se fugge non commette il reato di evasione, tuttavia è impedito l’esercizio della sua libertà personale, e, se si allontana dal centro la forza pubblica ha il dovere di ripristinare la misura restrittiva. L’art. 21, comma 4, dello stesso Regolamento di attuazione prevede che “il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell’art. 14, comma 1, del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario”;

Il CPSA di Lampedusa, a Contrada Imbriacola, rientra tra quei centri che secondo l’art. 23 sono destinati appunto alle “Attività di prima assistenza e soccorso”. Secondo il Regolamento dunque: le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all’articolo 22 (CIE), per il tempo strettamente necessario all’avvio dello stesso ai predetti centri o all’adozione dei provvedimenti occorrenti per l’erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

La legge prevede inoltre due ipotesi di provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall’autorità di polizia finalizzati all’identificazione del soggetto: l’accompagnamento ed il trattenimento della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, trattenimento che non può superare le dodici ore e deve essere immediatamente comunicato al pubblico ministero, che può ordinare il rilascio della persona accompagnata (art. 349 c.p.p.); l’accompagnamento ed il trattenimento al solo fine dell’identificazione della persona che, richiestone, rifiuti di dichiarare le proprie generalità, ovvero quando ricorrano sufficienti indizi per ritenere la falsità delle sue dichiarazioni sulla propria identità o dei documenti esibiti, trattenimento che non può protrarsi oltre le ventiquattro ore e deve essere immediatamente comunicato al pubblico ministero, che può ordinare il rilascio della persona accompagnata (art. 11 D.L. 59/78, convertito con modificazioni dalla L. 191/78).

L’illegittimo trattenimento dei 17 migranti nel Cpsa di Contrada Imbriacola protrattosi per oltre due mesi, in assenza di notifica di qualsiasi provvedimento amministrativo e convalida giudiziaria, e le condizioni del trattenimento medesimo, come documentate da immagini che hanno avuto una diffusione a livello internazionale, costituiscono inoltre palese violazione degli artt. 3, 5, 6, 8, 13 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

I firmatari del presente esposto credono sia doveroso rappresentare altresì al Comitato quanto segue.
In base alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, se l’art. 5 comma 1 lettera f. della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU) ammette la detenzione amministrativa “regolare” solo nel caso di una persona “contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione”, occorre tuttavia che la misura limitativa della libertà sia “proporzionata ed adeguata”, e che abbia una durata commisurata all’esigenza di assicurare le misure di allontanamento forzato. L’art. 5.2 della CEDU prevede il diritto di qualsiasi persona arrestata di essere informata al più presto ed in una lingua a lei comprensibile delle ragioni dell’arresto e di ogni accusa a suo carico. Va quindi riaffermata la obbligatorietà della immediata presenza di un interprete che salvaguardi il diritto alla comprensione linguistica. Secondo la Corte Europea dei diritti dell’uomo, una violazione dall’art. 5 potrà risultare sia da una detenzione amministrativa “non conforme”, che dalla mancanza di un ricorso effettivo. Secondo l’art. 5.4 della CEDU “ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinchè decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima”. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione arbitraria “ ha diritto ad una riparazione”.

2.2. Il trattenimento (di soggetti che non hanno commesso reati) e la sua ragionevole durata

La Corte europea considera “normale” che gli Stati, in virtù del loro diritto di controllare l’ingresso e il soggiorno degli stranieri sul proprio territorio, abbiano la facoltà di condurre in luoghi di detenzione i candidati all’immigrazione che hanno sollecitato – con una domanda di asilo o senza quest’ultima – l’autorizzazione ad entrare nel territorio dello Stato. Tuttavia la detenzione di una persona costituisce l’attentato più grave alla libertà individuale e deve sempre essere assoggettata ad un controllo rigoroso. Sussiste altresì la necessità di verificare se la detenzione è stata disposta “secondo vie legali” ai sensi dell’art. 5 § 1. Il giudice europeo ricorda che in materia di “regolarità” della detenzione la Convenzione rinvia essenzialmente alla legislazione nazionale e consacra l’obbligazione di osservarne le norme di procedura e di merito, ma esige la conformità di tutte le privazioni di libertà agli scopi previsti dall’art. 5 per proteggere l’individuo dall’arbitrio delle autorità statali (si v., tra le molte, Bozano c. Francia, sentenza del 18 dicembre 1986, § 54 e Amuur c. Francia, sentenza del 25 giugno 1996, § 50).

L’art. 5 § 1 impone in primo luogo che tutti i provvedimenti di arresto o di detenzione abbiano una base legale in diritto interno (Bozano, cit.). Tuttavia la «regolarità» di diritto interno non rappresenta un elemento decisivo per escludere la violazione della Convenzione, dato che la Corte deve assicurarsi che il diritto

interno sia esso stesso conforme a Convenzione, compresi i principi generali espressamente o implicitamente enunciati nella sua giurisprudenza. Sotto questo profilo, la Corte europea ha sottolineato che quando si tratta di una privazione di libertà è particolarmente importante soddisfare il principio generale di sicurezza giuridica. Di conseguenza è essenziale che le condizioni di privazione della libertà, in virtù del diritto interno, siano chiaramente definite e che la legge stessa sia prevedibile nella sua applicazione, in modo da rispondere al criterio di “legalità” fissato dalla Convenzione, secondo il quale la legge deve essere sufficientemente precisa per evitare rischi di applicazioni arbitrarie (si v. Nasrulloyev c. Russia, sentenza del 1° ottobre 2007, ric. n. 656/06, § 71 e Amuur, cit.). Il criterio di legalità fissato dalla Convenzione esige che tutte le leggi siano sufficientemente precise per permettere ai cittadini di prevedere con un grado ragionevole di certezza, secondo le circostanze del caso, le conseguenze discendenti da un determinato comportamento (Shamsa c. Polonia, sentenza del 27 novembre 2003, § 40). La Corte ricorda altresì che secondo la sua giurisprudenza deve sussistere un legame tra il motivo della privazione della libertà da un lato, e dall’altro il luogo e il regime della detenzione (si cfr. Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgio, sentenza del 12 ottobre 2006, ric. n. 13178/03, § 53).

Piuttosto significativo sotto questo aspetto è il caso Riad e Idiab c. Belgio, sentenza del 24 gennaio 2008 (ricc. nn. 29787/03 e 29810/03), riguardante due cittadini palestinesi residenti in Libano, arrivati senza visto in Belgio, che avevano chiesto asilo politico ma la cui richiesta era stata respinta. Trasferiti in un centro per immigrati illegali, avevano ottenuto una decisione giudiziaria definitiva che li rimetteva in libertà, ma ciononostante erano stati trasferiti nella zona di transito dell’aeroporto di Bruxelles ove erano stati trattenuti per oltre dieci giorni al fine di costringerli ad accettare una partenza spontanea. In seguito, dopo che un provvedimento giudiziario ebbe ingiunto di lasciarli liberi, ricevettero un ordine di allontanamento e furono trattenuti in un centro per immigrati illegali fino al rimpatrio avvenuto dopo altri venti giorni circa. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto violato l’art. 5 CEDU in relazione al trattenimento nella zona transiti dell’aeroporto nonostante l’ordine giudiziario che li rimetteva in libertà: la zona di transito dell’aeroporto, dove i ricorrenti erano stati abbandonati a se stessi, senza accompagnamento umanitario, non costituisce infatti un luogo adatto alla detenzione. La Corte ha considerato che il fatto di detenere una persona nella zona transiti per un periodo indeterminato ed imprevedibile senza una disposizione o una decisione assoggettata a controllo giudiziario, sia in sé contrario al principio di sicurezza giuridica, che è implicitamente riconosciuto dalla Convenzione e che costituisce uno degli elementi fondamentali dello Stato di diritto (si v., mutatis mutandis, Shamsa, cit., § 58). Quanto al trattenimento nel centro per immigrati illegali, mentre non venivano ancora eseguite le decisioni di rimpatrio, e in spregio alle ordinanze giudiziarie definitive, la Corte lo ha ritenuto anch’esso in violazione dell’art. 5 CEDU. In riferimento alla lamentata violazione dell’art. 3 CEDU il giudice di Strasburgo rileva che la privazione della libertà dei ricorrenti si fondava sul solo fatto di non essere in possesso di un titolo di soggiorno regolare. In tali casi, se gli Stati sono autorizzati a condurre in luoghi di detenzione degli immigrati potenziali, come già si è sottolineato, questo loro potere deve tuttavia essere esercitato in conformità alle disposizioni della Convenzione. La Corte tiene conto della situazione particolare di queste persone nel controllare la conformità a Convenzione delle modalità di esecuzione delle misure di detenzione, in particolare in riferimento all’art. 3 CEDU che proibisce in termini assoluti la tortura e i trattamenti inumani e degradanti, quali che siano le circostanze o i comportamenti della vittima (v. infra). La zona di transito non è un luogo adatto alla detenzione, poiché essa è destinata all’accoglienza di persone di durata brevissima, ed ha caratteristiche che possono far nascere nei detenuti un sentimento di solitudine: non vi è alcun accesso all’esterno per camminare o fare esercizio fisico, né strutture interne di ristoro, né contatti con il mondo esteriore. Per la Corte è inaccettabile che chiunque possa essere detenuto in condizioni nelle quali vi sia una assenza totale di attenzione ai suoi bisogni essenziali (si v. ancora Riad e Idiab.)

Naturalmente la detenzione deve rispondere alla ratio dell’art. 5, che mira a tutelare l’individuo rispetto all’arbitrio delle autorità statali, e che va al di là della semplice conformità al diritto nazionale, richiedendo anche che quest’ultimo sia conforme alla CEDU. Nella pronuncia in esame la Corte europea ha avuto modo di precisare i criteri in base ai quali deve verificarsi la non arbitrarietà di una misura restrittiva della libertà personale: 1) la detenzione deve essere disposta in buona fede; 2) deve essere strettamente legata allo scopo consistente nell’impedire ad una persona di entrare irregolarmente nel territorio; 3) il luogo e le condizioni della detenzione devono essere appropriati, dato che una simile misura si applica non a soggetti che hanno commesso reati, ma a stranieri che sovente, temendo per la loro vita, fuggono dal loro paese; 4) infine, quanto alla ragionevole durata, la detenzione non può eccedere il tempo necessario a raggiungere lo scopo perseguito. Così se la procedura non è condotta con la dovuta diligenza la detenzione cessa di essere giustificata (Saadi c. Regno Unito, §§ 90 ss.).

Per quanto riguarda invece la violazione dell’art. 3 Cedu va ricordato che esso proibisce in termini assoluti la tortura o pene e trattamenti inumani o degradanti, consacrando uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Esso non è soggetto a restrizioni (diversamente da quanto accade per la maggior parte delle disposizioni della Convenzione e dei protocolli n. 1 e n. 4); e non ammette alcuna deroga in virtù dell’art. 15 CEDU, in caso di pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione. Ex plurimis si v. Irlanda c. Regno Unito, sentenza dell’8 gennaio 1978, § 163; Chahal, cit., § 79; Selmouni c. Francia, sentenza del 28 luglio 1999, Grande Camera, § 95; Al-Adsani c. Regno Unito, sentenza del 21 novembre 2001, Grande Camera, § 59; Chamaïev e altri c. Géorgie e Russia, sentenza del 12 aprile 2005, § 335.

Il divieto della tortura e di trattamenti inumani e degradanti, in quanto assoluto, quale che sia il comportamento della persona implicata, rende priva di rilevanza la natura della violazione attribuita al ricorrente (in tal senso si v. Indelicato c. Italia, sentenza del 18 ottobre 2001, § 30; Ramirez Sanchez c. Francia, sentenza del 4 luglio 2006, Grande Camera, §§ 115-116).

Secondo la costante giurisprudenza della Corte europea, perché abbia rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 3 CEDU, un maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità. L’apprezzamento di questo minimum è relativo, dipende dall’insieme degli elementi della causa, e principalmente dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici o mentali così come, talvolta, dal sesso, dall’età e dallo stato di salute della vittima (v., tra le altre, Price c. Regno Unito, sentenza del 10 luglio 2001, § 24; Mouisel c. Francia, sentenza del 14 novembre 2002, § 37; Jalloh c. Germania, sentenza dell’11 luglio 2006, Grande Camera, § 67). Al fine di un simile apprezzamento occorre tenere conto che la Convenzione è uno strumento vivente da interpretare alla luce delle condizioni di vita attuali e che il livello crescente di esigenze in materia di protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali implica, parallelamente e ineluttabilmente, una più grande fermezza nell’apprezzare le violazioni ai valori fondamentali delle società democratiche: si v. Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Paesi Bassi, sentenza del 12 ottobre 2006, § 48; Saadi c. Italia, cit.

Per capire quando un trattamento possa definirsi inumano o degradante in primo luogo deve accertarsi che la sofferenza o l’umiliazione provocate vadano al di là di quelle che comportano inevitabilmente certe forme di trattamento o di pena legittimi (Labita c. Italia, sentenza del 6 aprile 2000, Grande Camera, § 120). Nel caso Riad e Idiab c. Belgio, sentenza del 24 gennaio 2008, la Corte ha giudicato “inumano” un trattamento per il fatto che era stato applicato con premeditazione per ore, causando lesioni corporali e sofferenze psichiche e mentali. Un trattamento è “degradante” quando la sua natura ispira alla vittima sentimenti di paura, di angoscia e di inferiorità allo scopo di umiliarla e avvilirla (v. Kudla c. Polonia, sentenza del 26 ottobre 2000, Grande Camera, § 92). Tuttavia l’assenza di un tale scopo non esclude in modo definitivo la constatazione di una violazione dell’art. 3 CEDU. Il carattere pubblico della sanzione o del trattamento può costituire un elemento rilevante ed aggravante a tal fine (si v. Raninen c. Finlandia, sentenza del 16 dicembre 1997, § 55). Tuttavia potrebbe essere sufficiente che la vittima risulti umiliata soltanto ai propri occhi, senza che lo sia anche agli occhi altrui (si v. Tyrer c. Regno Unito, sentenza del 25 aprile 1978, § 32 e Erdogan Yagiz c. Turchia, sentenza del 6 marzo 2007 (ric. n. 27473/02), § 37 si veda Lo straniero nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese Madrid, 25 – 26 settembre 2008 a cura di Barbara Randazzo)

Da ultimo va citata la sentenza Torreggiani/Italia nella quale la Corte afferma: “La Corte rileva che le misure privative della libertà implicano abitualmente per un detenuto alcuni inconvenienti. Tuttavia, essa ricorda che l’incarcerazione non fa perdere a un detenuto il godimento dei diritti garantiti dalla Convezione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore protezione in ragione della vulnerabilità della sua situazione e perché essa si trova completamente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l’articolo 3 impone all’autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurarsi che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato a una sofferenza di intensità tale che superi il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che, pur rispettando le esigenze pratiche dell’incarcerazione, la salute e il benessere del prigioniero siano assicurate in maniera adeguata (Kudła c. Polonia [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI ; Norbert Sikorski c. Polonia, precitato § 131).

Tutte le considerazioni di cui sopra valgono a maggior ragione nel caso di specie atteso che i migranti si trovano trattenuti in condizioni oggettivamente inumane e degradanti senza alcun provvedimento né norma di legge a giustificazione della loro detenzione da oltre 70 giorni.

Nella medesima decisione la Cedu afferma (§ 48) che “la Convenzione prescrive l’esaurimento solo di quei ricorsi relativi alle disposizioni incriminate, disponibili ed adeguati”. Essi devono essere di certa e pratica attuazione. In ogni caso, secondo la Corte (§ 50)…”perchè un sistema di protezione dei diritti dei detenuti garantiti dall’art. 3 della Convenzione sia effettivo, i rimedi preventivi e compensatori devono coesistere in maniera complementare”. Pare opportuno ricordare come la Corte abbia costantemente affermato (cfr., ex plurimis, C.edu. Grande Camera, Paksas c/Lituania, 6.1.2011) la possibilità di ottenere la cessazione dell’illecito in caso di violazioni che realizzino una situazione continua, da intendersi quale stato di fatto originato da una condotta statuale, ivi inclusa l’emanazione di una disposizione legislativa che si estenda nel tempo.

E’ opportuno a tale proposito ricordare nuovamente che nel caso di specie i migranti non hanno alcuna possibilità di adire la magistratura italiana perché nessun provvedimento di trattenimento è stato mai loro notificato.

L’art. 13 della CEDU afferma il diritto ad un ricorso effettivo, stabilendo che “ ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”. Il successivo art. 14 della Convenzione afferma il divieto di qualsiasi discriminazione, in particolare di quelle fondate “sulla razza” o “sull’origine nazionale”, rispetto al “godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti” dalla stessa Convenzione. L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sancisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale Secondo quanto previsto dalla norma “ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”.
In base all’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”. L’art. 52.3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea stabilisce che “laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non osta al diritto dell’Unione di concedere una protezione più estesa”.

E’ opportuno ricordare, a tale riguardo, che l’art. 6, par. 1, della versione consolidata del Trattato sull’Unione europea (cfr. GUUE n. C 115 del 9 maggio 2008, p. 19) riconosce «lo stesso valore giuridico dei trattati» ai principi contenuti nel testo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea vieta trattamenti inumani o degradanti, ai quali si può senz’altro ricondurre come fatto ormai notorio la detenzione a tempo indeterminato, in assenza di provvedimenti formali, subita dai migranti ancora rinchiusi nel centro di primo soccorso ed accoglienza (CSPA) di Lampedusa. Nell’esperienza delle pratiche di respingimento e di detenzione amministrative di molti paesi europei è emersa negli anni la tendenza delle autorità di polizia a considerare gli immigrati “irregolari” che facevano ingresso nel territorio nazionale come se non avessero mai superato il varco di frontiera, trattenendoli per settimane, qualche volta per mesi i situazioni di totale negazione dei diritti fondamentali della persona, al solo fine di facilitare le procedure di allontanamento forzato.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha sanzionato in passato quei paesi che avevano praticato forme diverse di respingimento “sommario” in frontiera, istituendo negli aeroporti delle “zone di transito” specificamente destinate agli immigrati irregolari, che per questa ragione venivano allontanati più rapidamente, senza quelle garanzie di libertà e di difesa, a partire dal diritto ad un ricorso effettivo, che sono riconosciute a tutti gli altri immigrati privi di uno status di soggiorno regolare, comunque presenti nel territorio dello stato, quando sono destinatari di un provvedimento di espulsione. A tal proposito è interessante richiamare la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso Amur/Francia del 1996. Si trattava di alcuni cittadini somali fermati nella zona di transito dell’aeroporto di Parigi per circa venti giorni. La Corte riconosceva “il diritto incontestabile per gli Stati di sorvegliare l’ingresso ed il soggiorno di stranieri nel proprio territorio”. Tuttavia, tale diritto, che corrisponde alla sovranità dello stato, sempre secondo la Corte, deve esercitarsi in conformità della Convenzione e dunque senza violare alcuno dei principi affermati nella stessa CEDU, anche con riferimento al divieto di espulsioni collettive.

Lampedusa non è una zona di transito extraterritoriale, né può diventarlo per decreto di un ministro o per un provvedimento dell’autorità giudiziaria, magari neppure notificato e tradotto.

Le persone entrate o soggiornanti irregolarmente nel territorio italiano – tra queste anche i migranti giunti irregolarmente a Lampedusa, a partire dal momento del loro ingresso in Italia, quando sia limitata la loro libertà personale, devono avere possibilità adeguate di presentare un ricorso effettivo davanti ad un’autorità giudiziaria avverso il provvedimento di trattenimento amministrativo e dunque devono essere comunque trattenute in base ad un provvedimento amministrativo. Si rammenta infatti quanto disposto dagli articoli 5 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che garantiscono il diritto ad un rimedio efficace e ad un giusto processo, oltre naturalmente al principio del controllo giudiziario sulla detenzione, intesa come qualsiasi limitazione della libertà personale.

Il Regolamento Schengen per le frontiere esterne del 2006 ed il regolamento Dublino n.343 del 2003, sullo stato competente a ricevere le domande di asilo, contengono precise garanzie formali per chiunque varchi irregolarmente una frontiera esterna o interna dell’Unione Europea, con particolare riferimento alla forma dei provvedimenti da adottare e delle garanzie accordate a tutti i migranti, quale che sia la loro posizione giuridica..

Tutte queste regole di diritto internazionale, ed adesso di diritto dell’Unione Europea, sono richiamate dal diritto interno, all’art. 2 del Testo Unico sull’immigrazione n. 286 del 1998 che sancisce, anche con riguardo agli immigrati irregolari, “i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore, e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”.

Malgrado tutto quanto precede 17 migranti continuano da oltre 70 giorni ad essere illegittimamente trattenuti nel Cpsa di Contrada Imbriacola in assenza della notifica di qualsiasi provvedimento amministrativo o giudiziario. La condizione dei migranti giunti irregolarmente a Lampedusa, sia per le condizioni materiali di accoglienza, che per la mancanza di provvedimenti formali che ne definiscano lo status giuridico, appare qualificabile come un “trattamento inumano e degradante”, vietato dall’art. 3 della CEDU, oltre a costituire una situazione di tensione esasperata che potrebbe produrre gesti di autolesionismo, oltre che tentativi di suicidio, come quello verificatosi la scorsa settimana nel Centro per richiedenti asilo di Mineo ( Catania) dove un giovane eritreo, in attesa da oltre sette mesi di una risposta sulla sua domanda di asilo, si è impiccato. Malgrado l’invio annunciato il 25 dicembre da parte del ministero, di un team di psicologi a Lampedusa, intervento comunque tardivo, si può ancora temere il peggio per le condizioni di prostrazione e privazione della libertà cui sono ingiustamente sottoposti i 17 profughi da quasi tre mesi. “Quello che accomuna tutti e diciassette i profughi ancora trattenuti nel Cspa è il fatto di essere testimoni nelle indagini sui cosiddetti “scafisti”. “La tempistica è stata molto lenta – spiega Chaouki – oggi chiediamo che ci sia un’accelerazione di questo iter nell’ambito delle regole della legislazione. Il Viminale si sta muovendo e sono ancora qui con loro in attesa di una risposta positiva, che confido possa esserci il prima possibile. All’inizio sembrava che il Cpsa sarebbe stato completamente evacuato. “Ci è dispiaciuto moltissimo questo dietrofront a metà mattinata – continua il deputato Pd – nelle prossime ore attendiamo una risposta definitiva nei confronti dei profughi e per tutto il movimento che si è creato attorno a questa mia protesta. Un movimento che pretende che ci sia legalità nel nostro Paese, perché la gestione di questi centri va ripensata in modo totale.”
Da testimoni a reclusi. E’ questo il paradosso che si trovano a vivere gli ultimi diciassette profughi che non hanno potuto lasciare il centro da oltre due mesi. Probabilmente anche perché si teme che una volta trasferiti dall’isola possano poi fuggire in altri Paesi europei come fanno da tempo eritrei e siriani. “Questo è un centro di prima accoglienza e non ci dovrebbe essere la reclusione in questo modo – continua Chaouki – c’è stato un ritardo grave da parte della magistratura, che ha fatto sì che dal 3 ottobre rimanessero qui senza alcun atto formale da parte dei magistrati. A questo punto chiediamo che i profughi possano attendere l’incontro con la magistratura in un contesto più consono, che non leda i loro diritti”. L’anomalia è anche nell’uso del Cpsa come luogo di detenzione a tutti gli effetti. “Non si capisce perché questo centro possa essere visto come un carcere o un luogo dove tenere in fermo dei testimoni e non degli indagati – dice il parlamentare – è una situazione paradossale. Per gli italiani e il governo è giunta l’ora di ripensare totalmente la gestione dei rifugiati in questo paese”. In campo ci sono due ipotesi per il trasferimento degli ultimi diciassette profughi, cioè la partenza verso un altro centro di accoglienza sul territorio nazionale oppure la possibilità di ospitarli in un residence o in un altro tipo di alloggio a Lampedusa. Secondo l’avvocato Michele Passione, dell’Unione camere penali, “i diciassette non sono testimoni puri, perché sono anche indagati per il 10 bis, l’ingresso irregolare, e questo fa sì che la loro testimonianza debba trovare conferma dalle testimonianze degli altri superstiti per avere forza al processo. Ma tutto questo non giustifica affatto che siano chiusi là dentro”. L’anomalia di questa gestione dei profughi e dei testimoni è lampante secondo il penalista. “Non esiste per legge che debbano essere trattenuti in attesa dell’incidete probatorio, chi è vittima non può essere arrestata per ascoltarne la testimonianza – continua Passione – quello è un centro di assistenza, non di detenzione. Tutti loro dovrebbero essere dotati di un difensore, avere un supporto legale. Hanno vissuto una condizione di trattenimento che, sia per i presupposti che per le modalità, è totalmente contraria ai principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. (Raffaella Cosentino Globalist.it)

Inoltre, si tratta di testimoni e vittime di gravi reati che andrebbero non puniti e rinchiusi ma protetti e tutelati tramite il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, previsto (art. 11, lett. c bis) DPR 394/99) proprio nei casi in cui la presenza dello straniero nel territorio dello Stato sia indispensabile in relazione all’accertamento di gravi reati, esattamente come nel caso in esame oppure con il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 18 testo unico immigrazione.

La scelta di bloccare il trasferimento dei suddetti migranti e dunque di trattenerli presso il CSPA (centro di soccorso e prima accoglienza), di Lampedusa ha operato una completa inversione rispetto al funzionamento e alla natura stessa del centro di Lampedusa, che sarebbe invece quella di attuare un servizio di prima accoglienza e soccorso delle persone salvate in mare, con successivo quasi immediato trasferimento presso altri centri di accoglienza.

Numerosi rapporti, basati su visite e documenti inconfutabili, come nel caso della Commissione De Mistura nel 2007, e da ultimo le denunce di Amnesty International, hanno evidenziato come assai spesso gli stranieri vengano trattenuti presso gli attuali centri di prima accoglienza per periodi di tempo considerevolmente lunghi, variabili da alcuni giorni fino a settimane o mesi, senza che la normativa definisca con chiarezza e tassatività i diritti degli stranieri presenti e senza che tale situazione di effettiva limitazione della libertà personale sia sottoposta ad alcun controllo giurisdizionale. Va sottolineato che tale situazione, non conforme alla legislazione italiana in materia di provvedimenti limitativi della libertà, e che si configura come una violazione dell’articolo 13 della Costituzione italiana e dell’art. 5 comma 1 della Convenzione Europea dei diritti Umani (CEDU), è stata recentemente oggetto di critiche da parte di tutti i diversi soggetti politici o agenzie umanitarie che hanno visitato i centri di prima accoglienza in Sicilia e quello di Lampedusa in particolare

L’art. 13 della Costituzione italiana stabilisce comunque che “in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, s’intendono revocati e restano privi di ogni effetto . Va anche ricordato che l’art. 13 della Costituzione stabilisce che. “contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.” Si deve a tale riguardo rilevare come la possibilità di un ricorso giurisdizionale contro il trattenimento de facto sia una mera possibilità teorica, mancando un provvedimento formale da impugnare. L’art. 21 comma 4 del Regolamento di attuazione n.394 del 1998, ribadisce che “il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea (oggi CIE) individuati ai sensi dell’art.14 ( del Testo Unico), o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario”. Quanto osservato assume particolare rilievo nel caso dei migranti trattenuti per settimane senza alcuna notifica di nessun provvedimento nel Cpsa di Lampedusa.

Viene attuata da settimane quindi una limitazione della libertà personale da parte dell’autorità amministrativa, in netto contrasto anche con i brevi termini ed il carattere di “straordinarietà ed urgenza” previsti dall’art. 13 della stessa Costituzione italiana. Neppure alcuna eventuale esigenza di indagine, potrebbe giustificare forme di trattenimento informale prive di provvedimenti regolarmente notificati ed impugnabili che ne costituiscano fondamento e base legale.

Alla luce del fatto che il 25 dicembre il parlamentare è uscito definitivamente dal centro e che il 24 dicembre sono stati trasferiti tutti gli altri migranti presenti nel Centro, tranne i 17 stranieri eritrei e siriani in oggetto e che Vi è il rischio concreto e attuale che il loro trattenimento illegittimo perduri con gravissima lesione dei loro diritti fondamentali, si chiede che le Autorità cui la presente è indirizzata vogliano attivarsi secondo i propri poteri e le proprie competenze al fine di verificare in loco quanto or ora segnalato e di adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti del governo italiano al fine di garantire il rispetto delle normative internazionali ed europee.

Peraltro se dovessero essere confermate le notizie non ufficiali circa un’ imminente liberazione dei 17 migranti si chiede di attivare comunque le procedure di verifica e i provvedimenti richiesti nei confronti delle autorita’ italiane, atteso da un lato la gravissima violazione dei diritti dei migranti finora compiuta e dall’altro l’incertezza circa la loro eventuale attuale destinazione e posizione giurdica.

27 dicembre 2013