Scheda

Com’è regolato l’asilo in Italia

Stefano Galieni - 11 Gennaio 2015

Oggi l’asilo è disciplinato da decreti legislativi adottati in attuazione di direttive europee. Principalmente si tratta del decreto legislativo n. 251/2007, adottato in attuazione della direttiva europea n. 2004/83/CE, e dal decreto legislativo n. 25/2008, adottato in attuazione della direttiva europea n. 2005/85/CE. Su tutti questi è intervenuto in parte il cosiddetto “pacchetto sicurezza” (Legge 24 luglio 2009 n. 94). Il primo dei decreti legge regola le condizioni e il contenuto del diritto, l’altro si occupa degli aspetti procedurali per il suo riconoscimento. Si applicano tanto per i rifugiati, in attuazione della Convenzione di Ginevra quanto per  le persone considerate beneficiarie di “protezione sussidiaria” o, con garanzie temporanee più limitate, “protezione umanitaria”. Si tratta di coloro, la maggior parte, che seppur non riconosciuti come rifugiati, abbisognano di protezione internazionale perché, se rimpatriati rischiano di essere sottoposti a pena di morte, tortura o altri trattamenti disumani e degradanti. A valutare la corrispondenza ai criteri di asilo o protezione sono oggi le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento del Diritto di Asilo, secondo un procedimento per via amministrativa. Al vertice di questo impianto amministrativo c’è una Commissione Nazionale che ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione riconosciuti da quelle territoriali. Ha inoltre compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, formazione ed aggiornamento dei componenti delle stesse, realizzazione ed aggiornamento di una banca dati informatica per monitorare le richieste. In caso di diniego alla richiesta di protezione si può ricorrere presso i Tribunali ordinari e poi eventualmente in cassazione. Ottenere lo status di rifugiato è ancora oggi molto difficile, più facile quello di accedere alle differenti forme di protezione umanitaria ma, in attesa di verificare se le riforme varate nel 2014 produrranno effetti concreti, il meccanismo risulta ancora inadeguato.

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’interno, nel 2013 sono state esaminate dalle Commissioni territoriali, per il riconoscimento della protezione internazionale, 25.838 domande di asilo. Di queste: 16.248 hanno avuto una forma di protezione: 3.144 sono state definite con il riconoscimento dello status di rifugiato, 5.654 con il riconoscimento della protezione sussidiaria e 7.450 con la concessione di un permesso per motivi umanitari. Le domande con esito negativo sono state 9.542. Solo coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato hanno diritto ad un permesso della durata di 5 anni rinnovabile. Chi ha tale status vede dimezzati a 5 anni i termini per poter chiedere la cittadinanza italiana, per gli altri si tratta di permessi di protezione temporanea che debbono essere continuamente rinnovati. In caso di irreperibilità si perde la protezione, questo rende soprattutto i tanti destinatari di protezione temporanea, estremamente vulnerabili.

Stefano Galieni