INFORMAZIONI UTILI. Ho avuto una richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di effettuare la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale da parte di un padre, cittadino straniero, senza permesso di soggiorno e mi sembra utile condividere questa questione.
· L’art.6 comma 2 del TU d.lgsl 286/98 come modificato dall’art.1 l94/09 (cd pacchetto sicurezza) stabilisce che per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero, i documenti inerenti al soggiorno debbono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione.
· Però, come chiarito anche dalla circolare del ministero dell’interno n19 del 7 agosto 2009, questo comma non può riguardare le dichiarazioni di nascita e il riconoscimento del figlio naturale in quanto non di solo interesse dello straniero ma anche del figlio minore e dello Stato: pertanto in base al dpr 396/2000 art.30 comma 1 tale dichiarazione può essere resta entro 3gg dal parto anche in ospedale e contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio naturale (comma 4)
· Inoltre il cittadino straniero irregolare che presenti tale dichiarazione non può essere segnalato alle autorità, come invece richiederebbe l’art.35 comma 5 del Testo Unico sull’Immigrazione.
In sostanza questo cosa significa: che il padre o la madre senza permesso di soggiorno hanno diritto a fare dichiarazione di nascita presso le strutture ospedaliere entro 3gg dal parto oppure presso gli Uffici di Stato Civile, sezione nascite, entro 5gg dal parto e che non verranno segnalati alle Autorità.
· Si richiede che il padre, non in possesso di permesso di soggiorno, produca una attestazione della capacità al riconoscimento (art.35 l218/95), rilasciata dal Consolato competente, tradotta e legalizzata presso la Prefettura di residenza.
· Per effettuare le dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale, è necessario esibire un passaporto in corso di validità.
· Sia il padre che la madre devono essere presenti e rilasciare entrambi la dichiarazione: non è prevista la possibilità di delega.
PERMESSO DI SOGGIORNO
· Se l’altro genitore è straniero ed in possesso di permesso di soggiorno, il genitore irregolare chiederà un permesso per cure mediche valido dalla nascita fino ai sei mesi di vita del bambino e poi potrà chiedere la coesione famigliare (se ci sono i requisiti di reddito e di alloggio previsto dalla legge sui ricongiungimenti).
· Se l’altro genitore è altrettanto irregolare, entrambi hanno diritto al permesso per cure mediche che però non sarà rinnovabile alla scadenza.
· Se l’altro genitore è cittadino italiano e quindi il figlio è cittadino italiano, il genitore irregolare chiederà, dopo la nascita, direttamente alla Questura, un permesso di soggiorno per famigliare di cittadino UE, di validità illimitata.
Cristina Sebastiani
1 commento
Articolo interessantissimo!!! Avrei una domanda… vorrei sapere se è possibile che una donna straniera con permesso di soggiorno per cure mediche perché incinta (o una cittadina italiana incinta) possa richiedere un visto di entrata in Italia per il padre che tutt'ora risiede nel paese straniero. Sono ostetrica e spesso mi capitano casi in cui queste donne non possono essere assistite durante la gravidanza dai partners perché sprovvisti di un visto e perciò impossibilitati a raggiungere la donna. Vi sarei molto grata se vorreste darmi maggiori informazioni a riguardo.
Saluti Anna
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