Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale senza permesso di soggiorno

L.M. - 20 Aprile 2011

INFORMAZIONI UTILI. Ho avuto una richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di effettuare la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale da parte di un padre, cittadino straniero, senza permesso di soggiorno e mi sembra utile condividere questa questione.

· L’art.6 comma 2 del TU d.lgsl 286/98 come modificato dall’art.1 l94/09 (cd pacchetto sicurezza) stabilisce che per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero, i documenti inerenti al soggiorno debbono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione.

· Però, come chiarito anche dalla circolare del ministero dell’interno n19 del 7 agosto 2009, questo comma non può riguardare le dichiarazioni di nascita e il riconoscimento del figlio naturale in quanto non di solo interesse dello straniero ma anche del figlio minore e dello Stato: pertanto in base al dpr 396/2000 art.30 comma 1 tale dichiarazione può essere resta entro 3gg dal parto anche in ospedale e contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio naturale (comma 4)
· Inoltre il cittadino straniero irregolare che presenti tale dichiarazione non può essere segnalato alle autorità, come invece richiederebbe l’art.35 comma 5 del Testo Unico sull’Immigrazione.
In sostanza questo cosa significa: che il padre o la madre senza permesso di soggiorno hanno diritto a fare dichiarazione di nascita presso le strutture ospedaliere entro 3gg dal parto oppure presso gli Uffici di Stato Civile, sezione nascite, entro 5gg dal parto e che non verranno segnalati alle Autorità.
· Si richiede che il padre, non in possesso di permesso di soggiorno, produca una attestazione della capacità al riconoscimento (art.35 l218/95), rilasciata dal Consolato competente, tradotta e legalizzata presso la Prefettura di residenza.
· Per effettuare le dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale, è necessario esibire un passaporto in corso di validità.
· Sia il padre che la madre devono essere presenti e rilasciare entrambi la dichiarazione: non è prevista la possibilità di delega.


PERMESSO DI SOGGIORNO

· Se l’altro genitore è straniero ed in possesso di permesso di soggiorno, il genitore irregolare chiederà un permesso per cure mediche valido dalla nascita fino ai sei mesi di vita del bambino e poi potrà chiedere la coesione famigliare (se ci sono i requisiti di reddito e di alloggio previsto dalla legge sui ricongiungimenti).
· Se l’altro genitore è altrettanto irregolare, entrambi hanno diritto al permesso per cure mediche che però non sarà rinnovabile alla scadenza.
· Se l’altro genitore è cittadino italiano e quindi il figlio è cittadino italiano, il genitore irregolare chiederà, dopo la nascita, direttamente alla Questura, un permesso di soggiorno per famigliare di cittadino UE, di validità illimitata.
Cristina Sebastiani