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L’Italia sarei anch’io

Sergio Bontempelli - 10 Agosto 2015

mother-mountain-father-mouse275x250Garantire la cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori immigrati. Impedire che giovani venuti al mondo nel nostro Paese, cresciuti accanto a noi e con noi, siano considerati stranieri, magari da espellere se non hanno il permesso di soggiorno. Era questa la sfida lanciata dalla campagna L’Italia sono anch’io, concretizzatasi in due proposte di legge di iniziativa popolare, a loro volta sostenute da 100mile firme raccolte ai gazebo e ai banchetti sparsi in tutta la penisola. Sono passati tre anni da quando la campagna ha portato al Parlamento i testi che aveva elaborato. Adesso, finalmente,  il 29 luglio è stata depositata, in Commissione Affari Costituzionali della Camera, una proposta di legge di riforma della cittadinanza, prima firmataria la parlamentare Pd Marilena Fabbri. Le novità ci sono e sono sostanziali [qui il testo, confrontato con le norme attuali], anche se si registra un evidente passo indietro rispetto a L’Italia sono anch’io. Vediamo meglio.

Riformare la cittadinanza: la posta in gioco dei minori
Prima di entrare nel merito, vediamo quali sono i nodi che una riforma della cittadinanza deve, o dovrebbe, affrontare. La prima questione – la più sentita – riguarda appunto i bambini nati in Italia da genitori immigrati. Con la normativa attuale, questi ragazzi restano stranieri fino alla maggiore età: poi, compiuti i diciotto anni, possono chiedere la cittadinanza, ma devono dimostrare la residenza legale ininterrotta dalla nascita.

Si tratta di requisiti estremamente rigidi. Del resto, la legge in vigore risale al 1992, e all’epoca non si parlava di bambini “stranieri” nati in Italia: l’immigrazione era ancora una faccenda di giovani adulti. Oggi i tempi sono cambiati, i migranti si sono stabilizzati, hanno portato le famiglie e hanno fatto figli. E come sempre accade quando cambia la realtà attorno a noi, la legge ha – avrebbe – bisogno di un adeguamento ai tempi nuovi.

Con le procedure attuali, un minore nato in Italia resta nel limbo per tutta l’adolescenza, ed è costretto a rinnovare periodicamente il permesso di soggiorno: una vera e propria umiliazione, per ragazzi che si sentono a pieno titolo italiani. Il requisito della residenza legale, che deve essere ininterrotta per diciotto lunghissimi anni, rappresenta poi una vera e propria forca caudina: basta che la famiglia abbia perso per un breve periodo il permesso di soggiorno, o che per un qualsiasi motivo sia stata cancellata dall’anagrafe, che la possibilità di diventare italiano sfuma.

Per la verità, il problema della residenza legale era stato parzialmente mitigato dal “decreto del fare” varato nell’Estate 2013: grazie alle nuove norme, chi ha perso la residenza per brevi periodi può comunque diventare cittadino italiano se dimostra di essere stato presente in Italia senza interruzioni (ad esempio mostrando certificati di frequenza scolastica). Un po’ poco, ma sempre meglio di nulla.

La questione della naturalizzazione
Il secondo problema da affrontare riguarda la cosiddetta “naturalizzazione”, cioè la procedura con cui uno straniero diventa cittadino, o perché residente nel nostro paese da un certo numero di anni, o perché sposato con un/a italiano/a. Le polemiche più accese riguardano la naturalizzazione “per residenza”, che si ottiene dopo dieci anni di registrazione all’Anagrafe: un periodo lunghissimo, se lo si paragona ai cinque anni richiesti dalla Francia o dal Regno Unito, o agli otto della Germania [si veda il dossier della Camera dei Deputati sui paesi UE].

Tra l’altro, in questo caso non valgono le agevolazioni del “decreto del fare”: quindi, chi ha perso la residenza per brevi periodi non può dimostrare in altri modi di esser stato in Italia. In questo caso, certificati scolastici o altre “prove” non vengono prese in considerazione, perché la norma del 2013 si riferisce solo ai bambini nati in Italia (benché una inascoltata circolare del Viminale, nell’ormai lontano 2007, avesse provato ad “alleggerire” il criterio della residenza legale).

Una cittadinanza “gentilmente concessa”
Sulla naturalizzazione, peraltro, grava un altro problema: la legge non prevede un vero e proprio diritto alla cittadinanza, ma parla di “concessione”.  Il problema non è di forma, ma di sostanza. Perché se si parla di “concessione”, il Ministero può negarla senza tante spiegazioni: è un procedimento “discrezionale”, dicono i funzionari, e quindi l’amministrazione decide in piena autonomia. Così, solo per fare qualche esempio, la cittadinanza è stata negata a persone di fede musulmana, e il Viminale ha introdotto, con la circolare del 2007 già citata, dei criteri di reddito del tutto assenti nella legge (per diventare italiani bisogna essere “abbastanza ricchi”…).

Sulla naturalizzazione, nessuna novità…
Il disegno di legge attualmente all’esame delle Camere interviene solo sulla questione dei minori nati in Italia. La naturalizzazione non viene praticamente toccata: resterà dunque un provvedimento concessorio octroyée, come le Costituzioni ottocentesche – e continuerà a riguardare stranieri residenti da almeno dieci anni (che diventano cinque per i rifugiati e quattro per i comunitari). Non viene nemmeno recepita la modesta proposta di portare il termine a otto anni, adeguando la norma italiana almeno agli standard tedeschi (tra i più restrittivi del Continente).

L’unica, piccola novità riguarda il criterio della residenza ininterrotta: il disegno di legge introduce infatti le agevolazioni a suo tempo previste dal “decreto del fare”, e consente dunque di rimediare a eventuali periodi di interruzione della residenza. Una ben magra consolazione, verrebbe da dire…

Jus soli…
Ben più sostanziose sono le novità in materia di bambini nati in Italia: questi diventano cittadini, senza attendere il diciottesimo anno di età, se al momento della nascita uno dei genitori è residente da almeno cinque anni. Se il genitore è nato in Italia, basta un solo anno di residenza.

Certo, la proposta de L’Italia sono anch’io era assai più coraggiosa, perché chiedeva al genitore un solo anno di residenza prima della nascita. Ma all’atto pratico le differenze potrebbero non essere così rilevanti: l’ISTAT ci dice che più della metà dei cittadini stranieri è in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, un documento che si rilascia – per l’appunto – dopo cinque anni di presenza legale in Italia. E tra coloro che hanno permessi di soggiorno “ordinari”, vi sono moltissimi lungosoggiornanti, che però non hanno i requisiti di reddito per ottenere il documento “di lungo periodo”.

A conti fatti, dunque, sono moltissimi i migranti che abitano in Italia da più di cinque anni: se approvato, il disegno di legge potrebbe avere effetti positivi non trascurabili, trasformando in cittadini decine di migliaia di ragazzi nati in Italia.

… e jus culturae
L’altra novità è il riconoscimento della cittadinanza ai minori che, nati in Italia o arrivati sul territorio prima dei dodici anni, hanno frequentato regolarmente la scuola per almeno un quinquennio. Si tratta del cosiddetto jus culturae, una norma approvata in nome di un discutibile principio “assimilazionista” (del tipo «è italiano chi acquisisce la nostra cultura attraverso la scuola»).

Il principio è appunto discutibile – almeno dal nostro punto di vista – perché allude a una “cultura italiana” che esiste solo nelle fantasie dei politici razzisti: le culture diffuse nel nostro paese sono molteplici, variegate e plurali, e non tutte si apprendono a scuola. Eppure, se non vogliamo perderci nella filosofia, bisogna riconoscere che anche questa norma può consentire l’acquisizione della cittadinanza a migliaia di bambini. Perché tutti i minori dovrebbero frequentare la scuola, ed è dunque facile arrivare alla conclusione di un ciclo di studi della durata di cinque anni.

Come si vede da questa piccola ricostruzione, il disegno di legge presenta luci ed ombre. Ci sono novità significative, e silenzi altrettanto rilevanti. Vedremo cosa accadrà, nei prossimi mesi, nel dibattito parlamentare.

Sergio Bontempelli

Leggi anche: quadro sinottico del disegno di legge sulla cittadinanza, confrontato con la normativa attuale